distacco da riscaldamento centralizzato - 118 Casa interventi di riparazione e installazione

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DISTACCO DA RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

18 giugno 2013 entra in vigore la nuova disciplina per il condominio


Dal 18 giugno 2013 è possibile chiedere, senza attendere il benestare dell'assemblea di condominio, il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato. Restano tuttavia alcune limitazioni, che potranno ancora vietare il distacco. Si tratta del regolamento di condominio, del regolamento edilizio comunale e delle eventuali leggi regionali in materia. (Aggiornato al: 03.09.2013)

E' entrata in vigore il
18 giugno 2013 la Legge n° 220/2012 recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici", che fra i vari aspetti affronta anche la questione del distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato. Senza dover attendere il benestare dell'assemblea di condominio, d'ora in poi si legge:  "Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma".

Si vedano però (in fondo alla pagina) - le possibili limitazioni alla nuova normativa nazionale.

Va inoltre ricordato che la normativa statale vigente in tema di risparmio energetico, in particolare il
D.P.R. n 59/09, stabilisce all’art. 4, comma 9 che "in tutti gli edifici esistenti, con più di quattro unità abitative, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW (...) è preferibile il mantenimento di impianti centralizzati laddove esistenti". E precisa a tale proposito "che le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25"  (N.d.R. La relazione tecnica è quella prevista dall'art. 28 della Legge 10/91, in base al D. Lgs. 192/2005 e D. Lgs. 311/2006)

Può essere utile consultare, in merito
all'economicità di interventi di distacco, l'articolo "Autonomo o centralizzato? Vince la termoregolazione", apparso su "Il Sole24ORE" del 31.01.2013, in cui in una tabella si mette a confronto - a titolo esemplificativo - la scelta di riqualificare l'impianto centralizzato, rispetto a quella di distaccarsi e realizzare un impianto autonomo.

Infine, si segnala che
dal 19 dicembre 2012 al 31 agosto 2013 (in base alla Legge n. 221/2012) in caso di distacco della singola utenza da un impianto di riscaldamento centralizzato, di trasformazione da centralizzato ad autonomo, di ristrutturazioni della totalità degli impianti autonomi appartenenti allo stesso edificio, per le caldaie a condensazione non c'era l'obbligo di scaricare a tetto, bensì la possibilità di scaricare a parete.

Dal
1 settembre 2013, in base alla nuova Legge n. 90/2013 entrata in vigore il 4 agosto 2013, tutte le nuove installazioni di caldaie, a seguito di distacco, dovranno scaricare a tetto, salvo alcuni casi derogabili.

In particolare per impianti termici installati ex novo a partire dal 1 settembre 2013 - in tutte le tipologie di immobili - vige l'obbligo di scaricare a tetto. Deroghe previste solo per: sostituzioni di impianti aventi scarico a parete (o in canna ramificata) già esistenti prima del 1 settembre; nel caso di case storiche/stabili vincolati; di fronte all'impossibilità tecnica di sbocco a tetto, asseverata da un progettista. In tali casi, è ammesso lo scarico a parete, purché s'installino generatori di calore a gas (secondo norme UNI) ad alta prestazione energetica e basse emissioni.
Tipologie di scarico fumi caldaia



La Legge n. 90/2013, entrata in vigore il 4 agosto 2013, ha stabilito nuove disposizioni riguardanti l'
evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici.
In particolare, l'art. 17-bis "Requisiti degli impianti termici", al comma 9 stabilisce che:

"Gli impianti termici installati
successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

9-bis.
E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla
sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il
progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis  è
obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater.
I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".

In sintesi,
rispetto alla precedente norma (per la Legge n. 221/2012, si veda box a fondo pagina), vanno rilevate le seguenti modifiche:

-  
l'obbligo di scaricare a tetto, in via generale, ora è esteso a tutte le tipologie di edifici, anche, ad esempio, a villette unifamiliari  (non solo più quindi agli "edifici costituiti da più unità immobiliari");

- prima, si poteva scaricare a parete se s'installava una caldaia a condensazione; ora, sono indicati
tre casi specifici in cui è possibile scaricare a parete, rispettivamente: se si va a sostituire l'impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata; se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici; se si dimostra, con un'asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto;

- lo scarico a parete, ammesso solo per i casi in deroga, è previsto purché
gli impianti siano di classe 4 e 5 stelle nel rispetto delle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 (posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione). Non compare più l'obbligo, come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere esclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione.

Testo della Legge n. 220/2012


CASI PARTICOLARI: POSSIBILI ECCEZIONI ALL'APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE
È opportuno precisare, tuttavia, che "il
regolamento di condominio potrà continuare a negare totalmente la possibilità di distaccarsi dall’impianto centralizzato. In questa eventualità, il distacco non potrà essere consentito anche nel caso in cui il condomino riesca a dimostrare che a seguito del distacco medesimo non si originerà nessun pregiudizio per gli altri condomini e per l’impianto" (FONTE: "Cosa cambia con la riforma del condominio"Il Sole 24 ORE, Avv. Francesco Epifani).

E ancora: "Nulla cambia, ad avviso della scrivente, a seguito della riformulazione dell’art. 1118 c.c.
Il regolamento contrattuale di condominio può continuare a vietare la possibilità di distaccarsi, poiché l’ultimo comma dell’art. 1118 c.c. (a differenza del 2o comma del medesimo articolo) non è espressamente richiamato dall’art. 1138 c.c. fra le norme di natura inderogabile" (FONTE: "Riforma del condominio, il distacco dall'impianto centralizzato" su "Casa e Clima", Avv. Antonella Giraudi).

C'è poi un'altra possibile limitazione: va verificato che il Comune in cui è ubicato l'immobile non abbia stabilito sul proprio regolamento edilizio il divieto di distacco da impianto centralizzato. "La tendenza di parecchi comuni d’Italia è quella di incentivare gli impianti centralizzati di riscaldamento che hanno un impatto minore in termini di inquinamento. Se il Comune ha legiferato in merito a nulla vale la legge sui condomini che decide il distacco" (FONTE: "Riforma del condominio, l'esperto risponde", La Stampa, Dott. Stefano Lapponi).

Infine, è bene ricordare che in alcune regioni - come l'Emilia -Romagna e il Piemonte - le nuove disposizioni normative statali potrebbero non essere recepite o addirittura vietate. Trattandosi infatti di un argomento - quello del distacco da impianto centralizzato - non solo di natura civilistica, ma che vede interessato anche il tema dell'efficienza energetica degli impianti termici, che ricade nell'ambito "energia", materia concorrente di competenza regionale, questo significa che le Regioni possono dettare discipline più rigorose rispetto ai dettami nazionali.

Ed è proprio a questo principio che richiama la Regione Piemonte, in una Circolare del 27 febbraio 2013 dove ha chiarito che debbano essere seguite le prescrizioni definite nella Delibera della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968: "la Regione Piemonte - in un'ottica di maggiore salvaguardia della qualità dell'aria e del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici piemontesi - più che imporre limiti alla facoltà del singolo condominio di optare per il distacco dall'impianto termico centralizzato, ha ritenuto di vietare interventi finalizzati alla trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti termici con generazione di calore separata per singola unità abitativa, fatta eccezione per i casi di deroga espressamente previsti [...]" (pag. 4-5 della Circolare).

Per quanto riguarda invece la Regione Liguria, il Regolamento regionale n. 6/2012 (attuativo della Legge Regionale n. 23/2012) all'art. 3 comma 8 così dispone:

"Per gli edifici appartenenti alle categorie E.1 (N.d.R. residenze) ed E.2 (N.d.R. uffici), così come classificati in base alla destinazione d’uso all’art. 3 del D.P.R. 412/1993, nel caso di:

- edifici di nuova costruzione con un numero di unità abitative superiore a 4;

- ristrutturazione integrale del sistema edificio-impianto degli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW;

è richiesta l’installazione o il mantenimento di impianti termici centralizzati dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare. Le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata, per singola unità abitativa, devono essere dichiarate nella relazione così come previsto al comma 25 del D.P.R. 59/2009".

Per maggiori approfondimenti

-
Testo della Legge n. 90/2013, 4 agosto 2013

- Testo della Legge n. 221/2012, 17 dicembre 2012

- Punti informativi UNI dove è possibile consultare gratuitamente le norme: vedi l'elenco


 
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